Ciclismo - Preparazione al Ciclismo





Etica e deontologia nella tutela della salute dello sportivo
del dott. Mario Picozzi

E� interessante osservare dal punto di vista deontologico l�evoluzione che il tema della medicina dello sport ha conosciuto negli ultimi 20 anni.

Il Codice Deontologico approvato il 7 gennaio 1978 non riportava alcun articolo espressamente dedicato alla Medicina dello Sport .

Significativamente il Codice Deontologico approvato il 15 luglio 1989 riservava invece ben 6 articoli alla Medicina dello Sport ( dall�articolo 102 all�articolo 107). Tra questi molto interessanti sono gli ultimi tre.

Segnatamente l�articolo 105 affermava:

"Il medico non deve dare la propria collaborazione ad attivit� sportive che abbiano per obiettivo il perseguimento del danno fisico grave dei contendenti". Si tratta di una norma tra le pi� specifiche e pregnanti del Codice del 1989 .

Se da un alto
"l�organizzazione medica prende atto che il professionista � fortemente impegnato nell�ambito delle attivit� sportive, sia per le implicazioni inerenti la tutela della salute che sono loro proprie, sia per la costante previsione di un giudizio medico, pregiudiziale al riconoscimento idoneativo, si nota, dall�altro, la posizione inequivoca assunta dalla Federazione ordinistica dinanzi ad un fenomeno i cui limiti tendono, con sempre maggiore evidenza, a sfumare nella pratica illecita, ove lo sport e l�agonismo si confondono con l�esaltazione della violenza e dell�aggressivit�. Anche senza che vi si ponga esplicito riferimento, pertanto, � palese come il Codice deontologico abbia inteso sottolineare come la garanzia di promuovere la salute ed il benessere dell�individuo, che � il fine di ogni attivit� sportiva, non sia soddisfatta idoneamente dall�attivit� pugilistica, dovendosi perci� astenere il medico dall�offrire la propria collaborazione in siffatte evenienze" .

Solo nel Codice approvato nell�ottobre del 1998 si fa espressamente riferimento ai particolari sport che "possano comportare danni all�integrit� psico-fisica degli atleti".

"Il medico ha l�obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto pu� intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica.

Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, in particolare negli sport che possano comportare danni all�integrit� psico-fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle autorit� competenti e all�Ordine professionale". (art. 75)

Risulta comunque diverso l�approccio deontologico rispetto al Codice del 1989.

L�articolo 106 del Codice del 1989 recita:

"Il medico non deve utilizzare trattamenti farmaceutici o di altra natura che possano influenzare artificialmente le prestazioni di un atleta, soprattutto qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio fisico-psichico del soggetto.

I trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati a migliorare le prestazioni degli atleti non possono essere tenuti segreti.

Il medico di medicina dello sport � comunque tenuto a comunicare al medico curante i trattamenti cui intende sottoporre l�atleta".

L�articolo 107 in tema di doping espressamente afferma:

"Il medico non pu� consigliare, prescrivere e comunque fare ricorso a trattamenti di Doping"

Interessante come nelle definizioni di doping sottese a questi articoli � la differenziazione tra:

a) il doping come reato (frode) in s�;

b) il doping come reato contro la salute .

Dello stesso tenore, la definizione di doping data da una Commissione parlamentare istituita appositamente per studiare il problema; nel doping si evidenziano due elementi essenziali:

a) "l�utilizzo nell�atleta sano di interventi farmacologici (compresi quelli ematologici, endocrini, ecc)�in assenza di una necessit� terapeutica;

b) l�intento di commettere un dolo per migliorare le prestazioni agonistiche al di fuori dell�adattamento biofisiologico dell�allenamento" .

E� stato giustamente fatto notare che non bisogna tralasciare come "oltre alla confliggenza con i classici canoni dell�etica sportiva.. anche la possibilit� (ed in alcuni casi probabilit� quando non addirittura certezza) che l�utilizzazione delle sostanze suddette si profili produttiva di situazioni di pericolo per la salute individuale di rilevanza giuridica e medico-legale " .

Il Codice Deontologico approvato nel 1995 dedica tre articoli al tema specifico della Medicina dello Sport.

L�articolo 92 afferma:

"Il medico non deve utilizzare trattamenti farmacologici o di altra natura che possano influenzare artificialmente le prestazioni di un atleta, soprattutto qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto.

Il medico non pu� consigliare o prescrivere trattamenti di <<doping>>.

Il medico dello sport � comunque tenuto a comunicare eventuali terapie al medico curante.

Il medico deve segnalare all�Ordine professionale ogni prescrizione o suggerimento di assunzione effettuati da medici o da non medici, di farmaci, <<integratori alimentari>> o sostanze di cui ai primi due commi del presente articolo".

Non solo vi � stato un accorpamento di articoli rispetto al precedente Codice, ma soprattutto si invita il medico a segnalare all�Ordine ogni prescrizione o suggerimento effettuati da medici o non medici di sostanze che possano modificare l�equilibrio psico-fisico del soggetto o trattamenti dopanti. E viene esplicitamente sottolineato come non solo la prescrizione, ma anche il suggerimento comporta la segnalazione all�Ordine, al quale viene assegnato un ruolo rilevante nella lotta al doping .

Gli articoli del Codice in riferimento al tema del doping trovano la loro giustificazione per il fatto che "occorre sempre considerare anche che i rischi cui l�individuo si espone non sono mai proporzionali agli obiettivi da raggiungere. Qualsiasi consenso fornito dall�interessato non pu� mai esimere il medico dalle sue responsabilit�, considerando che � in discussione la salute dell�individuo che, come � noto, non � un bene disponibile" .

Il Codice Deontologico approvato nell�ottobre 1998 dedica tre articoli alla Medicina dello sport. In modo particolare uno di essi � espressamente dedicato al tema doping (art. 76); limitandosi comunque a riportare il primo comma dell�articolo n. 92 del Codice del 1995.

Sinteticamente possiamo affermare che dal punto di vista deontologico il compito del medico � di:

1. tutelare la salute, l�integrita psicofisica e la vita del soggetto;

2. non prescrivere farmaci senza una necessit� terapeutica;

3. ottenere il consenso informato dell�avente diritto;

4. ricordare a s� a ai suoi assistiti che vi sono beni non disponibili, tra cui la salute e la vita.

Questo giustifica il divieto della prescrizione di trattamenti farmacologici o di altra natura che alterino il naturale equilibrio psco-fisico del soggetto.

Dal punto di vista etico possiamo certamente affermare che "il doping distorce le basi umane ed etiche dello sport, sia che si tratti di svago sia che si tratti di agonismo. Avvilisce l�essere umano rendendo vani i benefici che derivano dal praticare uno sport. Trasforma la persona dell�atleta in un oggetto: egli viene usato, manipolato e strumentalizzato per scopi diversi, per scopi che non sono quelli dell�attivit� sportiva�. Mirando a migliorare artificialmente la prestazione sportiva , l�uso di stimolanti attacca uno dei principi basilari dell�attivit� agonistica, che � quello di incoraggiare la competizione imparziale e corretta, <<vinca il migliore>> " .

In tema di doping confliggono i principi propri dell�etica medica: l�autonomia e la beneficenza/non maleficenza, il principio di giustizia e quello di integrit� morale della professione.

Il primo principio, quello di autonomia, chiede che il medico rispetti le richieste dell�assistito formulate in modo libero e informato e che si alimenti e si promuovi l�autonomia decisionale della persona assistita . Esso potrebbe essere interpretato come la legittima volont� di uno sportivo di migliorare anche attraverso preparati farmaceutici la propria prestazione, consapevole dei rischi per la salute che ci� comporta perch� edotto in merito dal medico. Ci� depone a favore della moralit� della prescrizione e assunzione di sostanze dopanti.

Il principio di beneficienza esige che il medico faccia il bene del proprio malato, rimuovendo il male che lo ha colpito e prevenendo future sofferenze. Il principio di non maleficenza chiede che il medico non arrechi danno al proprio assistito.

Il medico � chiamato quindi a promuovere e salvaguardare la salute, intesa come bene essenziale per il suo assistito. In base a questo principio, il medico dovrebbe opporsi alla richiesta dello sportivo di somministrare sostanze che possano in un tempo pi� o meno lungo arrecare danno.

Il principio di giustizia chiede che si valutino "le ricadute, le conseguenze sociali (ossia gli effetti positivi o negativi su terzi) di una decisione clinica presa nell�interesse di un malato e che si ripartiscano equamente gli svantaggi, i benefici e gli oneri complessivi (attuali e futuri, immediati e a lunga scadenza) provenienti da un�azione inizialmente progettata e realizzata all�interno della diade medico-paziente" . L�alterazione della regolarit� delle gare sportive o il solo sospetto di gare truccate gettano un discredito su tutto il mondo sportivo, con conseguenze devastati sulla sua credibilit�. Si allontanerebbero da esso non solo gli spettatori e gli appassionati, ma si rischia di promuovere una mentalit� sportiva disposta a tutto per di ottenere dei risultati. Le conseguenze sociali dell�uso di sostanze dopanti mostrano l�illiceit� morale della loro prescrizione e assunzione.

Il principio di integrit� morale della professione chiede che sia rispettata l�autonomia del medico. Egli � chiamato a decidere secondo scienza e coscienza. Il medico non � quindi un mero esecutore delle richieste dei suoi assistiti, ma � chiamato ad assumersi la responsabilit� morale dei suoi atti, anche in ordine alle possibili ripercussioni di essi nei confronti della professione medica. Il medico quindi dovr� rigettare l�uso di sostanze che esulano dalle finalit� proprie della medicina -prevenire, diagnosticare, curare, riabilitare-, salvaguardando il senso proprio della professione.

Nel dirimere il conflitto tra questi principi, giova ricordare che vi sono beni che possiamo considerare non disponibili, anche se non assoluti. La vita si pone certamente tra questi. Va altres� ricordato che il medico non configura la sua prestazione unicamente come un atto tecnico, ma opera intrisa di valenza etiche imprescindibili.

E� certamente vero che l�agonismo � una componente irrinunciabile dell�attivit� sportiva e che "il desiderio di vincere non � prerogativa dell�atleta, ma dell�uomo" . Occorre per� riconoscere come il desiderio umano, in una sua disamina fenomenologica-ermeneutica, consegna in prima battuta un compito, esige di essere interpretato, non chiede immediatamente di essere esaudito. E� questo un assunto importante da cui partire, per riconoscere la valenza positiva della componente agonistica senza che essa per� venga sovradetermianata.

Perch� la vittoria sia autentica "� necessario che sia l�uomo a vincere, pi� che l�atleta"

del dott. Mario Picozzi
docente di Medicina Legale, Universit�' dell'Insubria.

tratto dal Convegno "Doping, integratori e tutela della salute nello sport"
organizzato con il patrocinio di: Comune di Varese, Universita' dell'insubria, Associazione amici dell'universita', CONI, FCI, Ospedale di Circolo di Varese
Con la  partecipazione di: Claudio Chiappucci , prof. Giuseppe Armocida, Assessore allo Sport del Comune di Varese,  Assessore alla Cultura del Comune di Varese

per informazioni : Vito Elia
Dal sito: http://members.xoom.com/elia/doping.htm

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